CONDIZIONI
GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI
TURISTICI
1. PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO.
Premesso che:
a) il decreto legislativo n. 111 del 17.3.95
di attuazione della Direttiva 90/314/CE
dispone a protezione del consumatore che
l’organizzatore ed il venditore del
pacchetto turistico, cui il consumatore
si rivolge, debbano essere in possesso dell’autorizzazione
amministrativa all’espletamento delle
loro attività (art. 3/1 lett. a d.lgs.
111/95).
b) il consumatore ha diritto di ricevere
copia del contratto di vendita di pacchetto
turistico (ai sensi dell’art. 6 del
d.lgs. 111/95), che è documento indispensabile
per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia
di cui all’art. 18 delle presenti
Condizioni generali di contratto.
La nozione di ‘pacchetto turistico’
(art.2/1 d.lgs. 111/95) è la seguente:
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i
viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto
compreso”, risultanti dalla prefissata
combinazione di almeno due degli elementi
di seguito indicati, venduti od offerti
in vendita ad un prezzo forfetario, e di
durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi
per un periodo di tempo comprendente almeno
una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto
o all’alloggio (omissis) ....... che
costituiscano parte significativa del “pacchetto
turistico”.
2. FONTI LEGISLATIVE.
Il contratto di compravendita di pacchetto
turistico, è regolato, oltre che
dalle presenti condizioni generali, anche
dalle clausole indicate nella documentazione
di viaggio consegnata al consumatore. Detto
contratto, sia che abbia ad oggetto servizi
da fornire in territorio nazionale che estero,
sarà altresì
disciplinato dalle disposizioni –
in quanto applicabili - della L. 27/12/1977
n°1084 di ratifica ed esecuzione della
Convenzione Internazionale relativa al contratto
di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il
23.4.1970, nonché dal sopraccitato
Decreto Legislativo 111/95.
3. INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA
TECNICA.
L’organizzatore ha l’obbligo
di realizzare in catalogo o nel programma
fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi
obbligatori da inserire nella scheda tecnica
del catalogo o del programma fuori catalogo
sono:
1.estremi dell’autorizzazione amministrativa
dell’organizzatore;
2.estremi della polizza assicurativa responsabilità
civile;
3.periodo di validità del catalogo
o programma fuori catalogo;
4.cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti
valutari, giorno o valore;
4. PRENOTAZIONI.
La domanda di prenotazione dovrà
essere redatta su apposito modulo contrattuale,
se del caso elettronico, compilato in ogni
sua parte e sottoscritto dal cliente, che
ne riceverà copia. L’accettazione
delle prenotazioni si intende perfezionata,
con conseguente conclusione del contratto,
solo nel momento in cui l’organizzatore
invierà relativa conferma, anche
a mezzo sistema telematico, al cliente presso
l’agenzia di viaggi venditrice.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico
non contenute nei documenti contrattuali,
negli opuscoli ovvero in altri mezzi di
comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore
in regolare adempimento degli obblighi previsti
a proprio carico dal Decr. Legisl. 111/95
in tempo utile prima dell’inizio del
viaggio.
5. PAGAMENTI.
La misura dell’acconto, fino ad un
massimo del 25% del prezzo del pacchetto
turistico, da
versare all’atto della prenotazione
ovvero all’atto della richiesta impegnativa
e la data entro cui prima della partenza
dovrà essere effettuato il saldo,
risultano dal catalogo, opuscolo o quanto
altro.
Il mancato pagamento delle somme di cui
sopra alle date stabilite costituisce clausola
risolutiva espressa tale da determinarne,
da parte dell’agenzia intermediaria
e/o dell’organizzatore la risoluzione
di diritto.
6. PREZZO.
Il prezzo del pacchetto turistico è
determinato nel contratto, con riferimento
a quanto indicato in catalogo o programma
fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti
degli stessi cataloghi o programmi fuori
catalogo successivamente intervenuti. Esso
potrà essere variato fino a 20 giorni
precedenti la partenza e soltanto in conseguenza
alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del
carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di
servizi turistici quali imposte, tasse di
atterraggio, di sbarco o di imbarco nei
porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto
in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento
al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra
in vigore alla data di pubblicazione del
programma come riportata nella scheda tecnica
del catalogo ovvero alla data riportata
negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario
del pacchetto turistico nella percentuale
espressamente indicata nella scheda tecnica
del catalogo o programma fuori catalogo.
7. RECESSO DEL CONSUMATORE.
Il consumatore può recedere dal contratto,
senza pagare penali, nelleseguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente
art.6 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno
o più elementi del contratto oggettivamente
configurabili come fondamentali ai fini
della fruizione del pacchetto turistico
complessivamente considerato e proposta
dall’organizzatore dopo la conclusione
del contratto stesso ma prima della partenza
e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha
alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico
alternativo, senza supplemento di prezzo
o con la restituzione dell'eccedenza di
prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico
abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di
prezzo già corrisposta. Tale restituzione
dovrà essere effettuata entro sette
giorni lavorativi dal momento del ricevimento
della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione
della propria decisione (di accettare la
modifica o di recedere) entro e non oltre
due giorni lavorativi dal momento in cui
ha ricevuto l’avviso di aumento o
di modifica. In difetto di espressa comunicazione
entro il termine suddetto, la proposta formulata
dall’organizzatore si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto
prima della partenza al di fuori delle ipotesi
elencate al primo comma verrà addebitato
–al netto dell’acconto versato
di cui all’art. 5/1° comma- l’importo
della penale nella misura indicata nella
scheda tecnica del Catalogo o Programma
fuori catalogo (oltre al costo individuale
di gestione pratica). Nel caso di gruppi
precostituiti tali somme verranno concordate
di volta in volta alla firma del contratto.
8. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO
TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Nell’ipotesi in cui, prima della partenza,
l’organizzatore comunichi per iscritto
la propria impossibilità di fornire
uno o più dei servizi oggetto del
pacchetto turistico, proponendo una soluzione
alternativa il consumatore potrà
esercitare alternativamente il diritto di
riacquisire la somma già pagata o
di godere dell’offerta di un pacchetto
turistico sostituivo proposto (ai sensi
del 2° e 3° comma del precedente
articolo 7).
Il consumatore può esercitare i diritti
sopra previsti anche quando l’annullamento
dipenda dal mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti
previsto nel Catalogo o nel Programma fuori
catalogo, o da casi di forza maggiore e
caso fortuito, relativi al pacchetto turistico
acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati
da forza maggiore, da caso fortuito e da
mancato raggiungimento del numero minimo
di partecipanti, nonché per quelli
diversi dalla mancata accettazione da parte
del consumatore del pacchetto turistico
alternativo offerto (ai sensi del precedente
art. 7), l’organizzatore che annulla
( ex art. 1469 bis n. 5 Cod. Civ.), restituirà
al consumatore il doppio di quanto dallo
stesso pagato e incassato dall’organizzatore,
tramite l’agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non
sarà mai superiore al doppio degli
importi di cui il consumatore sarebbe in
pari data debitore secondo quanto previsto
dal precedente art. 7, 4° comma qualora
fosse egli ad annullare.
9. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA.
L’organizzatore, qualora dopo la partenza
si trovi nell’impossibilità
di fornire per qualsiasi ragione, tranne
che per un fatto proprio del consumatore,
una parte essenziale dei servizi contemplati
in contratto, dovrà predisporre soluzioni
alternative, senza supplementi di prezzo
a carico del contraente e qualora le prestazioni
fornite siano di valore inferiore rispetto
a quelle previste, rimborsarlo in misura
pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione
alternativa, ovvero la soluzione predisposta
dall’organizzatore venga rifiutata
dal consumatore per seri e giustificati
motivi, l’organizzatore fornirà
senza supplemento di prezzo, un mezzo di
trasporto equivalente a quello originario
previsto per il ritorno al luogo di partenza
o al diverso luogo eventualmente pattuito,
compatibilmente alle disponibilità
del mezzo e di posti e lo rimborserà
nella misura della differenza tra il costo
delle prestazioni previste e quello delle
prestazioni effettuate fino al momento del
rientro anticipato.
10. SOSTITUZIONI.
Il cliente rinunciatario può farsi
sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato
per iscritto almeno 4 giorni lavorativi
prima della data fissata per la partenza,
ricevendo contestualmente comunicazione
circa le generalità del cessionario;
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni
per la fruizione del servizio (ex art. 10
d.lgs.111/95) ed in particolare i requisiti
relativi al passaporto, ai visti, ai certificati
sanitari;
c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore
tutte le spese sostenute per procedere alla
sostituzione nella misura che gli verrà
quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono inoltre
solidalmente responsabili per il pagamento
del saldo del prezzo nonché degli
importi di cui alla lettera c) del presente
articolo.
In relazione ad alcune tipologie di servizi,
può verificarsi che un terzo fornitore
di servizi non accetti la modifica del nominativo
del cessionario, anche se effettuata entro
il termine di cui al precedente punto a).
L’organizzatore non sarà pertanto
responsabile dell’eventuale mancata
accettazione della modifica da parte dei
terzi fornitori di servizi.
Tale mancata accettazione sarà tempestivamente
comunicata dall’organizzatore alle
parti interessate prima della partenza.
11. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI.
I partecipanti dovranno essere muniti di
passaporto individuale o di altro documento
valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario,
nonché dei visti di soggiorno e di
transito e dei certificati sanitari che
fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre
dovranno attenersi all’osservanza
della regole di normale prudenza e diligenza
ed a quelle specifiche in vigore nei paesi
destinazione del viaggio, a tutte le informazioni
fornite loro dall’organizzatore, nonché
ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative
o legislative relative al pacchetto turistico.
I partecipanti saranno chiamati a rispondere
di tutti i danni che l’organizzatore
dovesse subire a causa della loro inadempienza
alle sopra esaminate obbligazioni.
Il consumatore è tenuto a fornire
all’organizzatore tutti i documenti,
le informazioni e gli elementi in suo possesso
utili per l’esercizio del diritto
di surroga di quest’ultimo nei confronti
dei terzi responsabili del danno ed è
responsabile verso l’organizzatore
del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì
per iscritto all’organizzatore, all’atto
della prenotazione, le particolari richieste
personali che potranno formare oggetto di
accordi specifici sulle modalità
del viaggio, sempre che ne risulti possibile
l’attuazione.
12. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA.
La classificazione ufficiale delle strutture
alberghiere viene fornita in catalogo od
in altro materiale informativo soltanto
in base alle espresse e formali indicazioni
delle competenti autorità del paese
in cui il servizio è erogato. In
assenza di classificazioni ufficiali riconosciute
dalle competenti Pubbliche Autorità
dei paesi anche membri della UE cui il servizio
si riferisce, l’organizzatore si riserva
la facoltà di fornire in catalogo
o depliant una propria descrizione della
struttura ricettiva, tale da permettere
una valutazione e conseguente accettazione
della stessa da parte del consumatore.
13. REGIME DI RESPONSABILITÀ’.
L’organizzatore risponde dei danni
arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento
totale o parziale delle prestazioni contrattualmente
dovute, sia che le stesse vengano effettuate
da lui personalmente che da terzi fornitori
dei servizi, a meno che provi che l’evento
è derivato da fatto del consumatore
(ivi comprese iniziative autonomamente assunte
da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione
dei servizi turistici) o da circostanze
estranee alla fornitura delle prestazioni
previste in contratto, da caso fortuito,
da forza maggiore, ovvero da circostanze
che lo stesso organizzatore non poteva,
secondo la diligenza professionale, ragionevolmente
prevedere o risolvere. Il venditore presso
il quale sia stata effettuata la prenotazione
del pacchetto turistico non risponde in
alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione
del viaggio, ma è responsabile esclusivamente
delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità
di intermediario e comunque nei limiti per
tale responsabilità previsti dalle
leggi o convenzioni sopra citate.
14. LIMITI DEL RISARCIMENTO.
Il risarcimento dovuto dall’organizzatore
per danni alla persona non può in
ogni caso essere superiore alle indennità
risarcitorie previste dalle convenzioni
internazionali in riferimento alle prestazioni
il cui inadempimento ne ha determinato la
responsabilità: e precisamente la
Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto
aereo internazionale nel testo modificato
all’Aja nel 1955; la Convenzione di
Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la
Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV)
sul contratto di viaggio per ogni ipotesi
di responsabilità dell’organizzatore.
In ogni caso il limite risarcitorio non
può superare l’importo di “2.000
Franchi oro Germinal per danno alle cose”
previsto dall’art. 13 n° 2 CCV
e di 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi
altro danno e per quelli stabiliti dall’art.
1783 Cod. Civ..
15. OBBLIGO DI ASSISTENZA.
L’organizzatore è tenuto a
prestare le misure di assistenza al consumatore
imposte dal criterio di diligenza professionale
esclusivamente in riferimento agli obblighi
a proprio carico per disposizione di legge
o di contratto.
L’organizzatore ed il venditore sono
esonerati dalle rispettive responsabilità
(artt. 13 e 14), quando la mancata od inesatta
esecuzione del contratto è imputabile
al consumatore o è dipesa dal fatto
di un terzo a carattere imprevedibile o
inevitabile, ovvero da un caso fortuito
o di forza maggiore.
16. RECLAMI E DENUNCE.
Ogni mancanza nell’esecuzione del
contratto deve essere contestata dal consumatore
senza ritardo affinché l’organizzatore,
il suo rappresentante locale o l’accompagnatore
vi pongano tempestivamente rimedio. Il consumatore
può altresì sporgere reclamo
mediante l’invio di una raccomandata,
con avviso di ricevimento, all’organizzatore
o al venditore, entro e non oltre dieci
giorni lavorativi dalla data del rientro
presso la località di partenza.
17. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO
E DI RIMPATRIO.
Se non espressamente comprese nel prezzo,
è possibile, ed anzi consigliabile,
stipulare al momento della prenotazione
presso gli uffici dell’organizzatore
o del venditore speciali polizze assicurative
contro le spese derivanti dall’annullamento
del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà
altresì possibile stipulare un contratto
di assistenza che copra le spese di rimpatrio
in caso di incidenti e malattie.
18. FONDO DI GARANZIA.
E’ istituito presso la Direzione Generale
per il Turismo del Ministero delle Attività
Produttive il Fondo di Garanzia cui il consumatore
può rivolgersi (ai sensi dell’art.
21 D. lgs. 111/95), in caso di insolvenza
o di fallimento dichiarato del venditore
o dell’organizzatore, per la tutela
delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata
disponibilità economica in caso di
rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari
in occasione di emergenze imputabili o meno
al comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo
sono stabilite con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 23/07/99,
n. 349 G.U. n. 249 del 12/10/1999 (ai sensi
dell’art. 21 n.5 D. lgs. n.111/95).
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA
DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE.
I contratti aventi ad oggetto l’offerta
del solo servizio di trasporto, di soggiorno,
ovvero di qualunque altro separato servizio
turistico, non potendosi configurare come
fattispecie negoziale di organizzazione
di viaggio ovvero di pacchetto turistico,
sono disciplinati dalle seguenti disposizioni
della CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17
a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne
le previsioni diverse da quelle relative
al contratto di organizzazione nonché
dalle altre pattuizioni specificamente riferite
alla vendita del singolo
servizio oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO.
A tali contratti sono altresì applicabili
le seguenti clausole delle condizioni generali
di contratto di vendita di pacchetti turistici
sopra riportate: art. 4 1° comma; art.
5; art. 7; art.8; art.9; art. 10 1°
comma; art. 11; art. 15; art. 17. L’applicazione
di dette clausole non determina assolutamente
la configurazione dei relativi contratti
come fattispecie di pacchetto turistico.
La terminologia delle citate clausole relativa
al contratto di pacchetto turistico (organizzatore.
viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento
alle corrispondenti figure del contratto
di vendita di singoli servizi turistici
(venditore, soggiorno ecc.).
Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi
e Fiavet
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.
16 della L. 269/98.
La legge italiana punisce con la pena della
reclusione i reati inerenti alla prostituzione
e alla pornografia minorile, anche se gli
stessi sono commessi all’estero.
Privacy. Si informa che tutti i dati personali
verranno trattati nel pieno rispetto delle
disposizioni della legge 675/1996 e che
il trattamento dei dati personali è
diretto all’espletamento da parte
della Società delle prestazioni che
formano oggetto del pacchetto turistico.
I dati personali in ogni caso non saranno
trasmessi ai terzi e in ogni momento potranno
essere cancellati a richiesta del consumatore.
Organizzazione tecnica Banzigo Viaggi -
Sport and Travel s.r.l.
Autorizzazione Provinca di Roma numero 135/2002
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